Corte di Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2024, n. 5048
Avviamento obbligatorio al lavoro e sentenza costitutiva del rapporto.
Il giudizio di cassazione riguarda l’impugnazione di una sentenza di appello che, pur accogliendo la domanda di dichiarazione dell’illegittimità del rifiuto di assunzione di un invalido civile opposto da un’Azienda sanitaria provinciale in sede di avviamento obbligatorio, aveva respinto la richiesta di costituzione coattiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del rapporto di lavoro, ritenendo all’uopo necessario l’accordo delle parti per la specificazione degli elementi essenziali dello stesso. In proposito, la Corte, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) nel caso esaminato, lo specifico profilo professionale di operatore socioeconomico (richiesto dall’Azienda e posseduto dal lavoratore) trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva (ivi compreso il relativo trattamento economico), dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze di predeterminazione puntuale delle mansioni – erroneamente ritenute ostative alla pronuncia costitutiva dalla Corte territoriale – sono già assicurate dalle regole che governano l’instaurazione e la gestione del rapporto; (ii ) le prescrizioni della CTU svolta in giudizio e relative a determinate cautele operative nelle prestazioni dell’avviato a tutela degli utenti del servizio sanitario, lungi dal costituire un ostacolo insormontabile all’emissione di una sentenza costitutiva, rientrano, piuttosto, in quei “ragionevoli adattamenti” organizzativi cui la parte datoriale pubblica è tenuta per consentire ai disabili di accedere al lavoro.