Corte di cassazione, ordinanza 27 febbraio 2019 n. 5754

27 Febbraio 2019

Niente sanzioni per ritardato pagamento dei contributi previdenziali se questo consegue a una sentenza costitutiva di reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce ancora una volta i principi affermati in materia dalle sezioni unite civili: in caso di sentenza costitutiva di annullamento del licenziamento ai sensi dell’art. 18 S.L., l’obbligo contributivo sulle retribuzioni perdute e costituenti l’indennità risarcitoria non retroagisce. L’obbligo viceversa retroagisce in caso di sentenza dichiarativa della nullità o inefficacia del licenziamento e quindi il suo adempimento successivo alla sentenza è tardivo e merita le sanzioni previdenziali.
Sezione: rapporto di lavoro