Corte di Cassazione, ordinanza 27 novembre 2023, n. 32904

27 Novembre 2023

Sul risarcimento danni mediante stabilizzazione del dipendente pubblico illegittimamente qualificato come parasubordinato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva condannato un’azienda sanitaria regionale al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni a favore di un lavoratore che, prima di essere assunto a tempo indeterminato, aveva reso le sue prestazioni a favore dell’ente pubblico in forza di una pluralità di contratti apparentemente di lavoro autonomo o parasubordinato, ma dei quali il giudice di merito aveva accertato la reale natura di rapporti di lavoro subordinato. La decisione è annullata nella parte relativa al risarcimento danni c.d. comunitario con rinvio dalla Cassazione, la quale osserva che: (i) la Corte d’appello ha deciso la causa facendo applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, in materia di pubblico impiego, l’impossibilità di convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e la necessità di garantire tuttavia al lavoratore un’effettiva tutela (come imposto dalla normativa eurounitaria) si contemperano nel riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto soggettivo al risarcimento danni; (ii) i giudici di merito non hanno tuttavia tenuto in considerazione la giurisprudenza altrettanto consolidata che esclude la risarcibilità monetaria nel caso in cui l’illegittima precarizzazione sia sfociata nella stabilizzazione del rapporto, considerata una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente e quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell’abuso nel caso in cui provenga dal medesimo ente e avvenga in rapporto di diretta derivazione causale con l’illegittima successione dei contratti a termine; (iii) nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta in ragione della precedente precarietà oppure si tratti di una assunzione soltanto agevolata dal precedente rapporto precario.