Corte di Cassazione, ordinanza 28 maggio 2024, n. 14904
Illegittima la collocazione del riposo compensativo in giornate festive infrasettimanali.
Nel giudizio promosso dai dipendenti di un esercizio commerciale per il riconoscimento del loro diritto a un giorno di riposo compensativo in relazione al lavoro prestato una domenica (riposo settimanale), ritenendo illegittima la scelta della società di collocare il riposo in due giornate festive infrasettimanali, in cui il negozio era rimasto aperto. La domanda era stata rigettata dalla Corte d’appello, che in motivazione aveva evidenziato come il CCNL del terziario e gli accordi integrativi dello stesso non escludessero la possibilità di godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali, ove tali giorni di festività siano considerati – come nel caso di specie – nella programmazione trimestrale della società come giorni di apertura del negozio. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dei lavoratori, interpreta anzitutto la contrattazione collettiva nazionale e quella integrativa nel senso che il riposo compensativo in caso di lavoro domenicale è disciplinato, dalla prima e non dalla seconda, nel senso che esso va fruito nel giorno successivo alla domenica lavorata. La Corte rileva altresì che il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo pieno e a carattere generale, che non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendo essere oggetto di rinuncia solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dei quali nel caso in esame non esiste alcuna traccia in giudizio.