Corte di cassazione, ordinanza 28 marzo 2018 n. 7703
La prestazione oggettivamente di lavoro subordinato si presume onerosa anche se resa in favore di un’istituzione religiosa, culturale o spirituale.
La Corte censura la decisione dei giudici di merito che, in un caso di prestazioni rese in favore di una comunità “lato sensu” spirituale, aveva ritenuto la sua gratuità sostanzialmente alla luce dello statuto della comunità, senza approfondire le caratteristiche concrete del rapporto. Aderendo alla più recente giurisprudenza di legittimità, la Cassazione afferma, infatti, che ogni prestazione oggettivamente subordinata si presume gratuita, salvo la contraria concreta prova del fatto che essa sia resa per una finalità di solidarietà in luogo di quella normale lucrativa.
Sezione: rapporto di lavoro