Corte di cassazione, ordinanza 28 marzo 2018 n. 7704
In caso di unicità d’impresa, fraudolentemente frazionata in più società, queste ultime sono solidalmente tenute al risarcimento danni per un licenziamento illegittimo.
Nel caso esaminato, il lavoratore che aveva impugnato il licenziamento, aveva dimostrato il fraudolento frazionamento diretto a eludere l’applicazione dell’art. 18 S.L., ma aveva limitato la domanda di reintegrazione alla sola società originariamente datrice di lavoro. I giudici di merito avevano conseguentemente respinto la domanda di risarcimento danni, in solido, nei confronti dell’altra società, in ragione della ritenuta stretta conseguenzialità del risarcimento rispetto alla reintegrazione. La Corte ribalta la decisione, rilevando che in caso di frazionamento fraudolento, tutte le società coinvolte sono solidalmente responsabili delle obbligazioni dell’unica impresa e che il creditore può ben limitare a una sola di esse una o più delle obbligazioni solidali.
Sezione: rapporto di lavoro