Corte di Cassazione, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28330

29 Settembre 2022

Un caso di nullità del contratto di lavoro per violazione delle disposizioni che regolano l’assunzione presso le società partecipate.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’Amministratore Delegato di una società a partecipazione pubblica era stato condannato per il reato di abuso di ufficio per avere, a settembre 2009, fatto assumere un lavoratore in assenza di una procedura selettiva pubblica; successivamente, in sede civile, nell’ambito di un giudizio avviato dal lavoratore avverso il licenziamento che gli era stato nel frattempo conseguentemente intimato, il contratto di lavoro in questione era stato dichiarato nullo per violazione dell’art. 18, co. 1, d.l. n. 112/08, disposizione che ha esteso alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche per il reclutamento del personale. La Cassazione, nel rigettare uno dei motivi di ricorso del lavoratore, secondo il quale l’art. 18, co. 1, d.l. 112/08, al tempo dell’assunzione (settembre 2009) non sarebbe stato applicabile, in quanto all’epoca non risultava ancora emanato il regolamento disciplinante la procedura di assunzione da parte delle società “in house” (regolamento che sarebbe poi stato adottato nel 2010), osserva come la disposizione in parola – abrogata nel 2016 e quindi oggi non più in vigore – avesse un contenuto sufficientemente determinato da poterle riconoscere un immediato contenuto precettivo, di talché la sua violazione potesse ben essere causa di nullità del contratto di lavoro per contrasto con norma imperativa.