Corte di cassazione, ordinanza 3 febbraio 2021 n. 2472
Il danno non patrimoniale alla professionalità non costituisce reddito soggetto a tassazione.
Una lavoratrice aveva ottenuto dal Tribunale la condanna della propria datrice di lavoro a risarcirle il danno non patrimoniale alla professionalità, nella misura di una percentuale della retribuzione per tutta la durata della dequalificazione, In sede di esecuzione, la datrice di lavoro aveva sottratto dalla somma l’imposta dovuta per i redditi di lavoro dipendente. Nel conseguente giudizio promosso dalla lavoratrice, la Corte di cassazione afferma che gli importi in questione, in quanto risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità, costituiscono danno emergente (e non lucro cessante, che ha a che fare con la mancata percezione di un reddito) e pertanto non sono soggetti a tassazione sul reddito.