Corte di Cassazione, ordinanza 3 luglio 2024, n. 18215
Illegittimo, se non adeguatamente motivato già nella comunicazione iniziale, il licenziamento collettivo limitato a una sola unità produttiva.
In un caso di licenziamento collettivo impugnato da una dipendente perché illegittimamente limitato ad una sola unità produttiva, la Corte, confermando l’accoglimento della domanda, ribadisce i seguenti principi elaborati nell’interpretazione della normativa di riferimento: (i) la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del licenziamento deve essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale, esigenze che devono essere adeguatamente esposte nella comunicazione iniziale (e poi provate in giudizio), così da consentire alle organizzazioni sindacali di verificarne il nesso causale rispetto alle unità lavorative che l’azienda intende concretamente espellere; (ii) l’individuazione della platea dei lavoratori interessati non può coincidere automaticamente con quelli addetti all’unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell’impresa; (iii) la sottoscrizione di un accordo sindacale in cui viene dato atto dell’espletamento positivo dell’esame congiunto mediante il raggiungimento di un accordo non ha, di per sé sola, efficacia sanante, occorrendo, invece, interpretare la volontà negoziale delle parti per verificare se abbiano inteso sanare i vizi formali della comunicazione iniziale; (iv) la violazione di tali principi si traduce in violazione dei criteri di scelta che, in regime di legge Fornero, comporta la tutela reintegratoria c.d. minore.