Corte di cassazione, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18263
No alla sospensione del dipendente che si è dimesso con preavviso.
Un dirigente, dopo aver comunicato le dimissioni con preavviso, era stato immediatamente privato dall’azienda del telefono aziendale e dell’uso del computer etc. e invitato a non presentarsi in azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione. Non ottenendo chiarimenti, al quinto giorno il dirigente si era dimesso per giusta causa. In giudizio, la Corte d’appello aveva disatteso la sua domanda di indennità sostitutiva del preavviso, in considerazione della brevità del periodo di cinque giorni di sospensione dal servizio. La decisione non supera il vaglio della Cassazione, la quale rileva che, a parte la considerazione che la sospensione era stata senza determinazione di durata, quest’ultima costituisce solo uno dei possibili indici della gravità del fatto riconducibile alla nozione di giusta causa di dimissioni. Con essa occorre infatti valutare anche le modalità (nel caso in esame, repentine e umilianti) con le quali era stata attuata la sospensione, da ritenere del tutto illegittima in quanto unilaterale e non correlata a colpe del dipendente, a fronte dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto soggettivo di recedere con preavviso.