Corte di Cassazione, ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827

30 Giugno 2022

Il dirigente sindacale, anche se indagato, non può essere trasferito in assenza del nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo aver appreso che un proprio dipendente, dirigente sindacale, risultava indagato nell’ambito di un procedimento penale, l’Agenzia delle Dogane ne aveva disposto il trasferimento in altra sede, senza richiedere il preventivo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza del lavoratore. Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato l’illegittimità del trasferimento, per violazione delle prescrizioni dell’art. 22 della l. 300/70, non accogliendo le argomentazioni difensive dell’Agenzia delle Dogane, che aveva sostenuto che il nulla osta non sarebbe stato necessario dal momento che il trasferimento era stato dettato da ragioni di incompatibilità ambientale – si voleva in particolare evitare che il dipendente continuasse a lavorare con la Guardia di Finanza locale che stava conducendo le indagini nei suoi confronti – che nulla avevano a che fare con le relazioni sindacali che l’art. 22 mira a preservare. Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Cassazione rileva che, se si escludesse l’onere del nulla osta in caso di trasferimenti occasionati da indagini penali nei confronti dei dipendenti, si finirebbe col pregiudicare la finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso l’art. 22, che è quella di evitare pregiudizi all’attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato a operare il componente della RSU interessato dal trasferimento.