Corte di cassazione, ordinanza 30 settembre 2020 n. 20913

30 Settembre 2020

Pur sottratta all’annullabilità ai sensi dell’art. 2113 cod, civ., la conciliazione giudiziale è esposta alle normali azioni di nullità e annullabilità dei contratti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, la conciliazione giudiziale tra un Comune e un proprio dipendente che prevedeva l’attribuzione a quest’ultimo di un’area contrattuale superiore è stata dai giudici dichiarata nulla in quanto violativa della regola del concorso (art. 97 Cost.). Altri esempi citati dalla sentenza sono stati quelli di una conciliazione giudiziale nulla per illiceità della causa o per indeterminabilità dell’oggetto. – Sezione: rapporto di lavoro