Corte di Cassazione, ordinanza 31 marzo 2023, n. 9148

31 Marzo 2023

Nessuna sanatoria del tuo illecito disciplinare se denunci illeciti di tuoi colleghi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Lo ha stabilito la Cassazione nel caso di un’infermiera, dipendente di un’azienda ospedaliera, che era stata sospesa dal lavoro per quattro mesi, per avere svolto per circa otto anni attività professionale non autorizzata presso un ente privato, e che sosteneva che il fatto di avere denunciato al medesimo datore di lavoro il comportamento analogo di altri colleghi le desse diritto a beneficiare della protezione che l’art. 54-bis, d.lgs. 165/01 riconosce al dipendente pubblico che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa (c.d. whistleblower). In proposito, la Cassazione osserva che (i) la funzione dell’art. 54 bis è quella di impedire che il dipendente che ha effettuato una segnalazione ai propri superiori di illeciti altrui possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad altre misure discriminatorie per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla segnalazione; (ii) l’applicazione di una sanzione disciplinare per propri comportamenti illeciti resta dunque al di fuori della protezione offerta da tale norma; (iii) l’interpretazione della Corte è confermata dalle fonti internazionali che sono alla base dell’istituto del c.d. whistleblowing, tra cui la Convenzione dell’ONU contro la corruzione del 2003 e la Direttiva UE 2019/1937, che impongono agli Stati di tutelare i segnalanti unicamente da eventuali trattamenti ingiustificati e/o forme di ritorsione.