Corte di cassazione, ordinanza 4 aprile 2016 n. 6442

4 Aprile 2016

Ancora sulla nozione di proporzionalità delle sanzioni disciplinari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce che, anche in presenza di un codice disciplinare che collega precise mancanze a determinate sanzioni, compito del giudice è quello di valutare in concreto la proporzionalità di queste ultime, in particolare, alla luce della qualità del rapporto e dell’entità degli addebiti, sia oggettivamente che sul piano soggettivo. Nel caso esaminato, la Cassazione giunge a confermare la non proporzionalità di una sospensione disciplinare, valorizzando la circostanza che le mancanze si riferivano a mansioni dequalificanti e tenendo conto che in un’unica contestazione erano state raggruppate più condotte, in funzione di aggravamento, senza contraddittorio, della rilevanza disciplinare di ognuna di esse. – Sezione: rapporto di lavoro