Corte di cassazione, ordinanza 4 ottobre 2019 n. 24882
Sul licenziamento collettivo limitato a un reparto e sulla fungibilità/infungibilità dei lavoratori.
In caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, la riduzione della platea dei possibili licenziandi a quelli di un solo reparto è legittima se giustificata da ragioni tecnico produttive, salva la verifica dell’eventuale fungibilità del dipendente addetto all’ufficio soppresso con altri di reparti diversi (con conseguente ampliamento della platea a questi ultimi rispetto al primo). Nel presente giudizio, la Corte ribadisce che le ragioni che fondano la decisione di ridurre la platea dei licenziandi devono essere esposte nella lettera di apertura della procedura di mobilità ed essere coerenti con le ragioni della mobilità. Quanto poi alla fungibilità del lavoratore del reparto soppresso, la Corte precisa che essa va riferita non alle mansioni svolte in quel momento, ma alla complessiva professionalità del lavoratore, tenendo conto delle esperienze pregresse, della formazione e del bagaglio di conoscenze acquisito.
Sezione: Rapporto di lavoro