Corte di Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28824

4 Ottobre 2022

Se la cessione d’azienda è nulla, il rapporto di lavoro prosegue col cedente anche se il lavoratore ha convenuto col cessionario un incentivo all’esodo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un giudizio per la declaratoria di nullità di un trasferimento di azienda, la domanda del lavoratore al cedente di proseguire nel rapporto e di pagargli le retribuzioni era stata respinta dalla Corte d’appello, che aveva dato rilievo al fatto che il lavoratore aveva stipulato con la società cessionaria un accordo transattivo con accettazione di un incentivo all’esodo, avendo nel frattempo maturato i requisiti pensionistici. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore – e dando continuità a un consolidato orientamento giurisprudenziale -, osserva che (i) quando viene accertata l’invalidità della cessione d’azienda, tra lavoratore e cessionario si instaura un rapporto lavorativo di mero fatto, le cui vicende risolutive (come l’accordo transattivo del caso di specie) non sono idonee a incidere sul rapporto giuridico col cedente, che si considera tuttora esistente; (ii) il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, dal momento che la disciplina normativa dell’incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente può incidere sul piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica e/o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate), ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro.