Corte di Cassazione, ordinanza 5 agosto 2022, n. 24391

5 Agosto 2022

Legittimo il licenziamento scritto, anche se comunicato non con la trasmissione dell’atto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’art. 2 della legge n. 604/1966 prescrive che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto: Secondo la Cassazione, fermo restando che lo scritto costituisce la forma sia dell’atto che della sua comunicazione, la legge non prescrive peraltro le modalità della comunicazione scritta. Sicché, in un caso in cui il licenziamento di un dipendente di ente locale, disposto per iscritto con “determinazione dirigenziale”, non era stato mai tramesso all’interessato, che ne era venuto a conoscenza richiedendone e ottenendone una copia informe dall’ente, la Corte ha ritenuto efficace il licenziamento a quest’ultima data, ribadendo che la relativa comunicazione per iscritto può avvenire anche in forma indiretta, purché chiara.