Corte di Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3264
Reintegrazione giudiziale e termine per la ripresa del servizio.
Un lavoratore illegittimamente licenziato e quindi reintegrato con sentenza, si era rifiutato di aderire all’invito del datore di lavoro di riprendere servizio entro 8 giorni, sostenendone la nullità, in quanto il termine di legge sarebbe stabilito in 30 giorni. Viceversa, il datore di lavoro, affermando la legittimità dell’invito, aveva ritenuto il dipendente dimissionario. Nel conseguente giudizio, la Cassazione, confermando il rigetto del ricorso del lavoratore, osserva che: (i) l’art. 18, co. 5, l. 300/70 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, risalenti al 2014) non impone al datore di lavoro di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito per la ripresa del servizio, ma si limita a stabilire che la produzione dell’effetto della risoluzione di diritto del rapporto è fissata al trentesimo giorno successivo al ricevimento dell’invito, sempre che il lavoratore, come nel caso di specie, non abbia esercitato il diritto di opzione per l’indennità; (ii) ciò significa che il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data anteriore allo scadere dei 30 giorni, ma, in tal caso, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, rimanendo sino a tale termine dovuta la retribuzione.