Corte di Cassazione, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30866

6 Novembre 2023

Ancora sui limiti della critica nei confronti del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In una vicenda relativa a un lavoratore licenziato per avere denunciato in sede penale il datore di lavoro per appropriazione indebita del TFR, rappresentando in maniera dolosa fatti pacificamente non veri, la Cassazione, nel confermare la valutazione di legittimità del provvedimento espulsivo espressa dai giudici di merito, osserva che: (i) se l’esercizio del potere di denuncia (e in generale del diritto di critica) nei confronti del datore di lavoro non può essere di per sé fonte di responsabilità, esso può tuttavia divenire tale qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza dell’insussistenza dell’illecito o dell’estraneità allo stesso dell’incolpato; (ii) la condotta di strumentalizzazione della denuncia è senz’altro atta a integrare un illecito disciplinare, alla luce del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., letto in rapporto ai più generali canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., perché contraria ai doveri derivanti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione imprenditoriale e comunque idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.