Corte di Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2023, n. 3692

7 Febbraio 2023

Danno da atti persecutori colposi in una vicenda di prolungato isolamento di un dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di accertamento giudiziario del prolungato demansionamento di un dipendente, i giudici di merito, oltre alla reintegra nelle mansioni originarie, avevano accolto la domanda di risarcimento del danno biologico, ma non di quelle da mobbing, ritenuto insussistente e alla professionalità, per la mancata specificazione, da parte del lavoratore, del bagaglio professionale perduto e dei corsi di aggiornamento rifiutati, che gli avrebbero consentito di accrescere le competenze. La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, censura il ragionamento dei giudici di merito, rilevando che il danno professionale può essere dimostrato anche in via presuntiva e che, nel caso di specie, l’accertamento degli elementi allegati e provati (l’elevato contenuto professionale dei compiti svolti sino al demansionamento; la prolungata e ingiustificata emarginazione, il mancato invio a corsi di formazione e soprattutto la pressoché totale inoperosità in cui era stato lasciato il dipendente) erano senz’altro idonei a presumere in maniera univoca il degrado della professionalità acquisita. Quanto al mobbing, la Corte riconosce la ricorrenza della minore ipotesi di atti di persecuzione compiuti o tollerati colposamente, riconducendo anch’essi alla violazione dell’art. 2087 cod. civ., con possibile lesione della salute della vittima.