Corte di Cassazione, ordinanza 7 settembre 2023, n. 26043

7 Settembre 2023

Immutabilità della contestazione disciplinare e diversa qualificazione dei fatti contestati.

In sede civile, per la rissa sul luogo di lavoro bastano due persone.

 

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A seguito di un episodio che aveva visto un dipendente rifiutarsi di sottoscrivere un ordine di servizio e aggredire verbalmente i propri responsabili con ingiurie e minacce, la società datrice di lavoro aveva in prima battuta contestato al lavoratore la fattispecie della grave insubordinazione, per la quale il CCNL applicato al rapporto prevedeva il licenziamento senza preavviso, per poi contestare, in sede di irrogazione del licenziamento disciplinare, la diversa fattispecie della rissa sul luogo di lavoro, anch’essa prevista dal contratto collettivo e comportante il licenziamento con preavviso. Nel rigettare il ricorso del lavoratore, la Cassazione osserva anzitutto che il mutamento “in corsa” della qualificazione data dal datore di lavoro ai fatti contestati al lavoratore non ha comportato alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione, dal momento che il fatto materiale contestato è rimasto il medesimo.

I giudici di legittimità ritengono altresì corretta la qualificazione del fatto come rissa sul luogo di lavoro, ribadendo sul punto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione “civilistica” di rissa individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell’ambito della comunità aziendale; essa risulta più lata di quella “penalistica”, nella quale assume invece primario rilievo la tutela dell’incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone.