Corte di cassazione, ordinanza 8 febbraio 2021 n. 2967

8 Febbraio 2021

Annullabile e non nulla la delibera di una cooperativa di lavoro che, nell’ambito di un piano di crisi, riduce i minimi delle retribuzioni dei soci lavoratori, senza stabilire la temporaneità della misura.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nei regolamenti delle cooperative di lavoro viene per legge previsto che in caso di crisi aziendale, possa essere redatto un piano di superamento che può stabilire anche la riduzione temporanea sotto i minimi delle retribuzioni dei soci lavoratori. In un giudizio in cui una tale delibera era stata dai giudici di merito dichiarata nulla per mancanza di temporaneità del piano di crisi con la conseguente riduzione delle retribuzioni, la cooperativa aveva sostenuto che la sanzione della omissione è l’annullabilità e non la nullità, sicché nel caso di specie si era verificata la decadenza dell’azione dei soci, in quanto esercitata oltre il termine per far valere l’annullabilità. La Corte le dà ragione, ribadendo che in materia di invalidità delle delibere societarie la regola è quella dell’annullabilità, salva l’ipotesi di impossibilità o illiceità dell’oggetto, non ricorrente nel caso in esame.