Corte di cassazione, ordinanza 8 febbraio 2021 n. 2968
Un caso di risarcimento del danno all’immagine.
La domanda di risarcimento del danno all’immagine era stata formulata, tra le altre, da un notaio nei confronti del proprio dipendente contabile, il quale aveva ripetutamente omesso i versamenti fiscali e previdenziali dovuti dallo studio, falsificando alcuni documenti per nascondere le omissioni e provocando un conseguente ammanco di cassa, al quale era conseguita la notifica, da parte dell’INPS al notaio, del decreto penale di condanna al pagamento di 90.000 euro. I giudici hanno accolto la richiesta sulla base della rappresentazione di elementi presuntivi di prova concreti, diversi dal fatto in sé, quali la posizione personale e sociale della parte lesa, la rilevanza oggettiva del fatto, la personalità dell’autore dell’illecito, l’incidenza che la sua condotta aveva presumibilmente avuto nel contesto sociale e professionale del notaio, in considerazione dell’importanza e delicatezza del ruolo ricoperto.
Sezione: rapporto di lavoro