Corte di cassazione, ordinanza 8 febbraio 2023 n. 3804

8 Febbraio 2023

Esente da Irpef la transazione a titolo risarcitorio per la mancata attivazione del sistema “retribuzione di risultato”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Lamentando la mancata attivazione del sistema incentivante della “retribuzione di risultato” previsto dal contratto collettivo “area dirigenza medica e veterinaria” della P.A., alcuni dirigenti medici di una ASL avevano ottenuto dal giudice del lavoro la condanna della datrice al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidare in separata sede. In sede di giudizio di liquidazione, i ricorrenti avevano raggiunto con la ASL un accordo transattivo per una determinata somma, che l’Agenzia delle entrate aveva in Tribunale vittoriosamente preteso assoggettare all’Irpef, come reddito di lavoro dipendente, in quanto corrisposta in ragione della perdita della retribuzione di risultato (nel sistema IRPEF, il reddito che sostituisce o ristora la perdita di un altro assume, ai fini fiscali, la stessa natura di quest’ultimo). La Corte cassa la sentenza dei giudici di merito, ritenendo che nel danno da risarcire per inadempimento all’obbligo di attivazione del sistema “retribuzione di risultato” prevalga, sulla natura retributiva, il profilo di una lesione alla professionalità del dipendente, in ragione del fatto che la mancanza di determinazione annuale di programmi e obiettivi incentivanti comporta la perdita delle chances di accrescimento professionale; e quindi il risarcimento danni che ne consegue non è soggetto a Irpef.