Corte di cassazione, ordinanza 8 gennaio 2019 n. 181
Ancora sulla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Come è noto, nel regime della legge Fornero, nel caso in cui il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulti manifestamente insussistente, spetta la tutela reintegratoria. La Corte ribadisce in motivazione: 1 – che manifesta insussistenza significa evidente e facilmente verificabile inesistenza sul piano probatorio dei presupposti del licenziamento; 2) che tali presupposti sono rappresentati sia dalle ragioni inerenti l’attività produttiva etc., sia dall’infruttuoso tentativo di repechage. E conclude, nel caso esaminato, che non è manifesta l’insussistenza del secondo elemento in presenza della semplice insufficienza probatoria dello stesso. – Sezione: rapporto di lavoro