Corte di cassazione, ordinanza 8 maggio 2018 n. 10968

8 Maggio 2018

Ancora sulle conseguenze di un licenziamento orale, nel vecchio regime di tutela obbligatoria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In proposito, la Corte ribadisce che nel caso di licenziamento orale il rapporto di lavoro non si estingue e al lavoratore è pertanto dovuto, oltre alla ripresa del rapporto, anche il risarcimento dei danni causati secondo le regole del codice civile. La Corte ha pertanto cassato la sentenza che aveva condannato l’impresa a risarcire il danno nella misura delle retribuzioni perdute dalla comunicazione del licenziamento alla ripresa del rapporto, ribadendo che, secondo le regole civilistiche dell’inadempimento delle obbligazioni, per ottenere il risarcimento è necessaria la messa in mora del debitore, nella specie attraverso l’offerta della prestazione lavorativa.
Sezione: rapporto di lavoro