Corte di cassazione, ordinanza 8 maggio 2018 n. 10968
Ancora sulle conseguenze di un licenziamento orale, nel vecchio regime di tutela obbligatoria.
In proposito, la Corte ribadisce che nel caso di licenziamento orale il rapporto di lavoro non si estingue e al lavoratore è pertanto dovuto, oltre alla ripresa del rapporto, anche il risarcimento dei danni causati secondo le regole del codice civile. La Corte ha pertanto cassato la sentenza che aveva condannato l’impresa a risarcire il danno nella misura delle retribuzioni perdute dalla comunicazione del licenziamento alla ripresa del rapporto, ribadendo che, secondo le regole civilistiche dell’inadempimento delle obbligazioni, per ottenere il risarcimento è necessaria la messa in mora del debitore, nella specie attraverso l’offerta della prestazione lavorativa.
Sezione: rapporto di lavoro