Corte di cassazione, ordinanza 9 maggio 2018 n. 11170
Ripartizione della responsabilità tra somministratore e utilizzatore in caso di infortunio del lavoratore somministrato.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva condannato in solido somministratore e utilizzatore per la violazione degli obblighi informativi sui rischi per la sicurezza del lavoro e formativi sull’uso delle attrezzature di lavoro inerenti le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto. Nel giudizio di cassazione in cui l’agenzia somministratrice sosteneva la propria estraneità perché tali obblighi formativi e informativi erano stati trasferiti col contratto di somministrazione all’utilizzatore, come consentito dalla legge, la Corte di cassazione ricorda, in proposito, che la legge fa convergere sull’utilizzatore ogni finale responsabilità sugli specifici obblighi di protezione e di sicurezza inerenti l’attività da svolgere presso di sé e sul somministratore una responsabilità per la violazione dell’obbligo di formare e informare il lavoratore e afferma che, nel caso in cui quest’ultima responsabilità venga delegata dal somministratore all’utilizzatore, un tale accordo è opponibile al lavoratore solo se ne sia fatta menzione nel suo contratto di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro