Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria 10 gennaio 2019 n. 451
Rinviata alla Corte di giustizia UE la questione della spettanza o non dell’indennità per ferie non godute nel periodo dal licenziamento illegittimo alla reintegrazione.
Nel caso in esame era stata applicata la tutela reintegratoria ante legge Fornero e la lavoratrice licenziata, dopo aver ottenuto le retribuzioni perdute tra il licenziamento e la reintegrazione, aveva altresì chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi da festività soppresse, non goduti nel periodo per colpa del datore di lavoro. In proposito, la giurisprudenza della Corte italiana è nel senso che tali indennità non sono dovute, in quanto il lavoratore in quel periodo non ha lavorato. All’origine del ripensamento che ha sollecitato la Cassazione al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia c’è la costatazione che dalla giurisprudenza di questa sono enucleabili una serie di ipotesi in cui, in assenza di prestazione lavorativa a causa di fattori esterni estranei al dipendente, spetta egualmente a questi l’indennità per ferie. In sostanza, la Corte si chiede se tale indennità non debba spettare a norma del diritto comunitario anche nel caso in cui la prestazione manchi per colpa del datore di lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro