Corte di cassazione penale, sentenza 12 gennaio 2024 n. 1437
Sugli obblighi del datore di lavoro di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di sicurezza.
Un magazziniere era deceduto in azienda, schiacciato da un enorme contenitore (di circa 1400 Kg.) di sacchi di granulato plastico, sovrastante altro analogo contenitore che egli tentava di riparare in quanto era rimasto forato (con fuoriuscita di materiale) dalle operazioni di carico con muletto dotato di forche che egli stava svolgendo. Nel giudizio di responsabilità penale del datore di lavoro per omicidio colposo era risultato che la foratura dei sacchi era frequente dato l’assetto complessivo dell’attività e che i dipendenti erano forniti di nastro adesivo, carta da pacco e cutter per le riparazioni. Nel confermare la responsabilità del datore di lavoro, la Corte ritiene che questi abbia nel caso di specie sottovalutato lo specifico rischio connesso alle operazioni di riparazione dei sacchi descritte e ribadisce la regola che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi delle attività aziendali e predisporre le misure di sicurezza idonee a evitarli, operando non in maniera parziale o generica ma tenendo conto dello specifico contesto operativo (nel caso di specie, il fatto che le forche, troppo lunghe, potevano forare i sacchi retrostanti, alterandone l’equilibrio, la cautela di rimuovere i contenitori sovrastanti prima di riparare quelli sottostanti, l’adeguata formazione degli operatori etc.).