Corte di cassazione penale, sentenza 12 luglio 2023 n. 30167

12 Luglio 2023

In materia di infortuni sul lavoro, anche il datore di lavoro meramente formale assume gli obblighi di garanzia gravanti su quello effettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di infortunio mortale di un operaio dovuto alla mancata adozione di misure di sicurezza imposte dalla legge, erano stati coimputati per omicidio colposo, in particolare, il legale rappresentante dell’impresa e il gestore di fatto della stessa. In giudizio, il primo aveva sostenuto la sua estraneità ai fatti, affermando di essere solo formalmente il titolare dell’impresa, della quale esclusivo gestore sarebbe stato il secondo. La Corte, richiamando gli artt. 2 e 299 D. Lgs. n. 81/2008, disattende tale assunto difensivo, ribadendo l’irrilevanza, nella materia degli infortuni sul lavoro, dell’eventuale interposizione fittizia nella titolarità dell’impresa datrice di lavoro e affermando pertanto la permanenza, oltre che nel datore di lavoro effettivo, anche nel datore di lavoro formale degli obblighi in cui si sostanzia la garanzia di sicurezza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa.