Corte di cassazione penale, sentenza 12 maggio 2014 n. 19487
Sia il danno patrimoniale che quello morale conseguenti ad un infortunio mortale sul lavoro spettano anche al convivente di fatto della vittima.
La cassazione penale conferma così la propria giurisprudenza (consolidata anche in sede civile: cfr. ad es. Cass. n. 7128/2013) in un caso di infortunio mortale in cantiere occorso ad un lavoratore edile e attribuito alla responsabilità del datore di lavoro (subappaltatore) e dell’impresa committente (subappaltante), a causa del mancato coordinamento tra gli stessi nell’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi. La Corte chiarisce che il danno morale consiste nella lesione del diritto di libertà del convivente, costituzionalmente garantito, alla continuazione del rapporto e precisa che il risarcimento del danno patrimoniale da lui subito – e consistente nella perdita di incrementi patrimoniali attesi – è condizionato all’accertamento del carattere di stabilità del rapporto di convivenza. – Sezione: Responsabilità civile