Corte di cassazione penale, sentenza 22 gennaio 2024 n. 2557
La formazione del lavoratore su uno specifico rischio non sostituisce l’obbligo di trattarne specificatamente nel documento di valutazione rischi.
Un’impresa di verniciatura di manufatti era stata condannata dal Tribunale a un’ammenda perché nel documento di valutazione dei rischi non aveva indicato la procedura necessaria a consentire ai dipendenti di svolgere in sicurezza le operazioni d’imbracature dei carichi. In sede di giudizio di cassazione, era stato tra l’altro rilevato dall’impresa che i suoi dipendenti avevano ricevuto una specifica formazione in ordine alle operazioni in questione, che erano pertanto in grado di svolgere in tutta sicurezza, con la corretta scelta dei ganci necessario per il tipo, il peso e la forma del carico. A questo riguardo la Corte, confermando la decisione del Tribunale, ribadisce che l’eventuale formazione del lavoratore in ordine a uno specifico rischio lavorativo non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di specificare nel documento di valutazione dei rischi la procedura necessaria ad evitare ogni tipo di rischio presente e quindi anche quello su cui si sia svolta la formazione.