Corte di cassazione penale, sentenza 26 marzo 2024 n. 12326
Condotta colposa del lavoratore infortunato e responsabilità del datore di lavoro.
La condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta, che il datore di lavoro è tenuto a prevenire e governare. Pertanto solo un comportamento imprudente del dipendente in un ambito di rischio eccentrico rispetto a quell’area è in grado di interrompere il nesso causale tra attività prevenzionale del datore di lavoro e infortunio. Ribadendo tale principio, la Corte conferma la responsabilità di un’impresa per l’infortunio mortale occorso a un proprio dipendente nel corso di un’attività vietata dal datore (riparazione all’interno di un silos), ma rientrante nel tipo di lavoro affidato (piccole riparazioni e manutenzioni di materiali vari), cadendo dall’alto di una scala all’interno del silos ove operava in una situazione in cui erano state accertate plurime violazioni, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni di sicurezza (scala senza aggancio stabile, mancanza di assistenza necessaria all’operazione, mancata formazione dell’infortunato, etc.).