Corte di cassazione penale, sentenza 3 febbraio 2021 n. 4075 –
Il datore di lavoro è penalmente e civilmente responsabile dell’infortunio occorso a un dipendente anche quando omette cautele necessarie non previste nel documento di valutazione del rischio.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’infortunio era occorso mentre il datore di lavoro, insieme al dipendente infortunato, operava una riparazione sopra un ascensore in sospensione tra un piano e un altro, che era precipitato lungo i binari a causa del cedimento del freno paracadute. Secondo i giudici, la responsabilità del datore di lavoro dipende dal fatto di non aver adottato una cautela ulteriore, quale l’incatenamento delle guide con apposito paranco (effettivamente usato in precedenti occasioni di manutenzione), ancorché essa non fosse stata prevista nel documento di valutazione del rischio di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (che nel caso di specie effettivamente non contemplava il rischio specifico in questione).
Sezione: rapporto di lavoro.