Corte di cassazione, sentenza 1° aprile 2016 n. 6390
In caso di sentenza d’illegittimità di un licenziamento in regime di tutela obbligatoria, compete al datore di lavoro la scelta tra riassunzione o risarcimento danni, con conseguente irrilevanza dei motivi della scelta.
Un lavoratore, riassunto dopo una sentenza in regime di tutela obbligatoria, assegnato a un determinato cantiere e quindi nuovamente licenziato dopo un mese per cessazione dell’attività di quel cantiere, aveva impugnato anche il secondo licenziamento sostenendo che era affetto da un motivo illecito determinante, per la scelta fatta dal datore di lavoro di riassumerlo, di fatto per un solo mese, invece di risarcirgli il danno causato dal primo licenziamento, di almeno 2 mensilità e mezzo di retribuzione. La Corte, afferma che, con tale automatica connessione, si verrebbe a confondere la prevedibilità del secondo licenziamento, che ha motivato la scelta del datore di lavoro tra riassunzione e risarcimento, con la sua illiceità, nonostante che esso sia sostenuto da un giustificato motivo oggettivo. – Sezione: rapporto di lavoro