Corte di cassazione, sentenza 1° dicembre 2022 n. 35421

1 Dicembre 2022

Applicabile al dipendente di una società pubblica la disciplina dell’art. 2103 cod. civ.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La questione riguardava il dipendente di una società per azioni a totale partecipazione pubblica, il quale rivendicava la qualifica superiore in ragione delle mansioni concretamente svolte per anni. I giudici di merito avevano riconosciuto solo le differenze retributive conseguenti alle più elevate mansioni svolte, ma non la qualifica superiore, in base alla considerazione che leggi dello Stato e regionali avevano recentemente esteso alle società partecipate alcuni vincoli procedurali delle Amministrazioni pubbliche per l’assunzione del personale e ritenendo, alla luce di ciò, incompatibile l’applicazione dell’art. 2103. La Cassazione dà atto che in materia esistono nella giurisprudenza di merito e nella dottrina orientamenti contrastanti e opta decisamente per la soluzione dell’applicabilità dell’art. 2103 cod. civ., ricordando che la società a partecipazione pubblica non muta per ciò natura e disciplina, ma resta assoggettata al regime privatistico, anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro, salvo esplicite deroghe, presenti per ciò che riguarda il reclutamento del personale, ma inesistenti nella materia delle qualifiche e mansioni. Né tale applicabilità si pone, secondo la Corte, in contrasto con gli obblighi gravanti in materia di assunzione, data l’ontologica diversità dei due istituti.