Corte di cassazione, sentenza 1° febbraio 2019 n. 3129

1 Febbraio 2019

Ancora sulla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella disciplina della legge Fornero.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

I giudici di merito avevano applicato la tutela reintegratoria ad un caso di licenziamento per cessazione di appalto di in dipendente che era stato ivi addetto in violazione dell’art. 2103, vecchio testo, ritenendo per ciò solo manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. La Corte conferma che la nullità di tale assegnazione comporta l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ma censura la sentenza per non essersi fatta carico di motivare esplicitamente, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria, se tale insussistenza fosse evidente con riferimento anche ad uno solo degli elementi giustificativi del licenziamento, ovvero la ragione attinente l’attività produttiva…etc. e l’impossibilità di diversa utilizzazione del dipendente licenziato. – Sezione: rapporto di lavoro