Corte di cassazione, sentenza 1° febbraio 2019 n. 3133

1 Febbraio 2019

La notifica per via telematica di un atto in “estensione.doc” anziché nel prescritto “formato.pdf” non ne comporta la nullità, se determina comunque la conoscenza del contenuto nel destinatario.
Ancora un licenziamento per il rilevante uso privato del computer aziendale durante l’orario di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima affermazione costituisce applicazione della regola per cui, in materia processuale, la nullità dell’atto è sanata dal raggiungimento dello scopo.
La sentenza allegata, che un po’ inspiegabilmente ha sollecitato l’attenzione di tutti i media il giorno successivo alla sua pubblicazione, è quella che ha respinto la richiesta di cassazione dell’accertamento giudiziale della legittimità del licenziamento di quella lavoratrice che durante l’orario di lavoro aveva ampiamente usato il computer aziendale per motivi personali (per lo più facebook). Inspiegabilmente perché, se il principio affermato dai giudici di merito non appare così strano o eccezionale da meritare un così diffuso interesse della stampa, la Corte di cassazione si è limitata a risolvere unicamente problemi di forma e di inammissibilità, in sede di legittimità, delle censure mosse dalla lavoratrice, senza entrare nella valutazione dei motivi posti a sostegno del licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro