Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2016 n. 4014
Risarcimento danni da perdita di “chances” in caso di mancata promozione.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’irregolarità della procedura selettiva accertata in giudizio impediva l’accertamento del fatto che, diversamente, il dipendente sarebbe stato sicuramente promosso, per cui residuava unicamente la possibilità di un risarcimento per la perdita di “chances” di essere promosso. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza per cui è onere del dipendente fornire in giudizio elementi utili per individuare la percentuale di concreta, effettiva e non meramente ipotetica probabilità di promozione che egli aveva nella selezione, ha quindi rapportato a tale percentuale il quantum di retribuzione e di contribuzione perduta in conseguenza della mancata promozione al livello superiore e pertanto da risarcire.
Sezione: rapporto di lavoro