Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2017 n. 5286

1 Marzo 2017

Anche i contratti di lavoro a termine illegittimi dell’Azienda regionale sarda dei trasporti non sono convertibili a tempo indeterminato, ma comportano solo un risarcimento danni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo la Corte, la legge regionale che prevede per tale ente pubblico economico (oggi società per azioni) l’obbligo di stabile assunzione mediante concorso – e quindi, logicamente, la non convertibilità dei contratti a termine illegittimi – trova la sua “ratio” nell’art. 97 Cost., in ragione della “natura sostanzialmente pubblica” dell’ente, che, come tale, “imputa alla finanza pubblica i risultati della propria attività”. Residua pertanto, in caso di illegittimità del termine, unicamente la sanzione risarcitoria a carico del datore di lavoro, il cui ammontare (in parallelo con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte – sent. n. 5072/2016 – per i dipendenti pubblici privatizzati) viene individuato nella misura predeterminata prevista dall’art. 32, 5° comma della legge n. 183/2010, salva la prova di danni ulteriori.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico