Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2017 n. 5286
Anche i contratti di lavoro a termine illegittimi dell’Azienda regionale sarda dei trasporti non sono convertibili a tempo indeterminato, ma comportano solo un risarcimento danni.
Secondo la Corte, la legge regionale che prevede per tale ente pubblico economico (oggi società per azioni) l’obbligo di stabile assunzione mediante concorso – e quindi, logicamente, la non convertibilità dei contratti a termine illegittimi – trova la sua “ratio” nell’art. 97 Cost., in ragione della “natura sostanzialmente pubblica” dell’ente, che, come tale, “imputa alla finanza pubblica i risultati della propria attività”. Residua pertanto, in caso di illegittimità del termine, unicamente la sanzione risarcitoria a carico del datore di lavoro, il cui ammontare (in parallelo con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte – sent. n. 5072/2016 – per i dipendenti pubblici privatizzati) viene individuato nella misura predeterminata prevista dall’art. 32, 5° comma della legge n. 183/2010, salva la prova di danni ulteriori.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico