Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2018 n. 4897
Già col d.l. n. 112 del 2008, imposto alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione del pubblico concorso per il reclutamento del personale dipendente.
Nel caso esaminato il dipendente di una società sarda di trasporto pubblico locale in cui la Regione ha una partecipazione di controllo, assunto nel 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato aveva chiesto in giudizio l’accertamento dell’illegittimità del termine e la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine, i giudici hanno peraltro escluso la possibilità della richiesta trasformazione vietata dall’art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, che prescrive per tale tipo di società l’obbligo di rispettare nel reclutamento del personale i principi anche di ordine comunitario di trasparenza, pubblicità e imparzialità, che secondo la Corte impongono l’adozione di procedure selettive o concorsuali nell’assunzione dei dipendenti, con conseguente impossibilità di procedere alla conversione di contrratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato.
Sezione: rapporto di lavoro