Corte di cassazione, sentenza 10 febbraio 2020 n. 3076 – Solo se in concreto connesso all’attività lavorativa, un reato commesso prima dell’assunzione può giustificare il licenziamento.
Tutela meramente indennitaria, se il licenziamento è illegittimo per irrilevanza del reato commesso al di fuori del rapporto di lavoro.
Nel caso esaminato si trattava di un licenziamento intimato ad un dipendente che era stato condannato per reati gravi commessi prima dell’assunzione. La Corte conferma l’ingiustificatezza del licenziamento, in quanto i fatti di reato accertati, seppur in astratto idonei a incidere sulla fiducia, non lo erano in concreto, date le mansioni di postino del dipendente.
La seconda massima risente del fatto che alla ricerca della sanzione applicabile al licenziamento illegittimo, il dibattito si è concentrato sulla seguente valutazione: se il fatto rilevante ai fini del licenziamento e la cui insussistenza comporta la tutela reintegratoria e non quella meramente indennitaria, deve essere inteso in senso materiale o giuridico. In questi termini, la risposta non poteva che essere quella della prima alternativa, secondo la giurisprudenza ormai consolidata. Ma nel caso in esame, volta che il fatto reato viene ritenuto estraneo al rapporto di lavoro, la sua indifferenza rispetto ad esso avrebbe forse dovuto confinarlo nel non illecito, e quindi qualificarlo (sempre secondo la giurisprudenza consolidata) come insussistente.
Sezione: rapporto di lavoro