Corte di cassazione, sentenza 10 gennaio 2018 n. 330

10 Gennaio 2018

Sul danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ricorda che dal fatto di demansionamento può derivare al dipendente un duplice ordine di danni. Si tratta anzitutto di possibili danni di tipo patrimoniale, quali l’impoverimento della professionalità o la perdita di chances di ulteriori guadagni o di ulteriori opportunità occupazionali. La modifica peggiorativa delle mansioni può inoltre produrre un danno non patrimoniale alla salute, ma anche alla personalità del lavoratore nella formazione sociale dell’impresa, desumibile quest’ultimo danno da una serie di elementi indiziari, quali la quantità e qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, la durata e intensità del demansionamento, l’esito finale di quest’ultimo e le altre circostanze del caso concreto.
Sezione: rapporto di lavoro