Corte di cassazione, sentenza 10 gennaio 2019 n. 428
Anche una condotta extra-lavorativa antecedente l’assunzione può costituire giusta causa di licenziamento.
Nel caso esaminato, si trattava di condotte poste in essere dal dipendente nel corso di un precedente rapporto di lavoro tra le medesime parti, note solo successivamente, quando, nel corso del secondo rapporto di lavoro, il dipendente era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. La Corte ribadisce la regola, tanto più valida quando le condotte contestate sono state poste in essere in un precedente rapporto di lavoro tra le medesime parti, che le condotte extra-lavorative, anche se precedenti l’istaurazione del rapporto di lavoro ma conosciute successivamente, possono avere rilevanza disciplinare qualora si riflettano, sia pure in maniera potenziale ma oggettiva, sulla funzionalità del rapporto, tenuto conto dell’attività svolta e delle mansioni ricoperte. La Corte afferma altresì che, nel caso che le condotte in parola abbiano rilievo penale, non è necessario attendere la sentenza penale definitiva per attivare il procedimento disciplinare accertando in maniera rigorosa la veridicità dei fatti contestati.
Sezione: rapporto di lavoro