Corte di cassazione, sentenza 10 gennaio 2019 n. 432

10 Gennaio 2019

L’aspettativa retribuita riconosciuta al dipendente pubblico per la frequenza di un dottorato di ricerca non può eccedere la durata normale di questo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, il regolamento dell’ateneo presso la quale un dipendente comunale frequentava il dottorato di ricerca prevedeva, per il candidato che non riuscisse a presentare nei termini la tesi, la possibilità dell’ammissione all’esame finale oltre i tre anni di durata normale del dottorato. Cassando la decisione dei giudici di merito, sulla base di un’accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Corte respinge la pretesa del dipendente di vedere estesa l’aspettativa retribuita oltre la durata normale del corso di dottorato, al periodo di proroga concessagli dall’ateneo per l’esame finale.
Sezione: rapporto di lavoro