Corte di cassazione, sentenza 10 giugno 2019 n. 15566
Il licenziamento per recidiva non preclude al giudice la valutazione della gravità dei singoli episodi.
Nel caso esaminato, prevedendo il contratto collettivo il licenziamento disciplinare in caso di contestazione di recidiva reiterata, i giudici di merito avevano ritenuto di omettere ogni valutazione circa la gravità della condotta da ultimo contestata e delle precedenti sanzionate, respingendo così l’impugnazione del licenziamento per recidiva. La Corte, viceversa, ricorda che nessun automatismo, anche se previsto dal contratto collettivo, è possibile nell’irrogazione di una sanzione disciplinare, essendo sempre necessario il sindacato giurisdizionale sulla gravità della condotta contestata e delle precedenti sanzionate al fine di valutare la proporzionalità del licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro