Corte di cassazione, sentenza 10 giugno 2019 n. 15566

10 Giugno 2019

Il licenziamento per recidiva non preclude al giudice la valutazione della gravità dei singoli episodi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, prevedendo il contratto collettivo il licenziamento disciplinare in caso di contestazione di recidiva reiterata, i giudici di merito avevano ritenuto di omettere ogni valutazione circa la gravità della condotta da ultimo contestata e delle precedenti sanzionate, respingendo così l’impugnazione del licenziamento per recidiva. La Corte, viceversa, ricorda che nessun automatismo, anche se previsto dal contratto collettivo, è possibile nell’irrogazione di una sanzione disciplinare, essendo sempre necessario il sindacato giurisdizionale sulla gravità della condotta contestata e delle precedenti sanzionate al fine di valutare la proporzionalità del licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro