Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2024, n. 16036
La pubblica amministrazione può ricorrere al contratto di solidarietà nel rispetto della procedura prevista dall’art. 33, d.lgs. 165/01.
Nell’ambito di una procedura a norma dell’art. 33, d.lgs. 165/01, avviata nel gennaio 2013 per la riduzione di eccedenze di personale, individuate peraltro in termini di orario complessivo di lavoro eccedente, un Comune aveva dal 1° luglio 2013 unilateralmente ridotto prima del 10% e poi dell’8,33% l’orario di tutto il personale, stipulando poi nel dicembre un contratto di solidarietà, con la sostanziale conferma della riduzione di orario. A seguito del ricorso di alcuni dipendenti per ottenere il pagamento della retribuzione oraria perduta, la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande riconoscendo la validità dell’accordo di solidarietà, intervenuto a seguito di referendum di tutto il personale, che avrebbe sanato l’iniziale irregolarità rappresentata dall’individuazione puramente oraria delle eccedenze di personale e l’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro. La Cassazione, nell’accogliere parzialmente il ricorso dei lavoratori, osserva che: (i) l’eccedenza di personale cui fa riferimento l’art. 33, co. 1, d.lgs. 165/01, non può che riguardare la consistenza della dotazione organica degli uffici, tenuto conto delle diverse aree di inquadramento e dei profili professionali e non l’orario di lavoro complessivo; (ii) l’art. 33, co. 5, d.lgs. 165/01 autorizza il datore di lavoro pubblico a ricorrere al contratto di solidarietà (ancorché senza intervento della CIG, non prevista nell’impiego pubblico), purché la riduzione intervenga nel rispetto della procedura disciplinata dall’art. 33 e sia frutto di contrattazione a livello di ente, contrattazione che, in linea con il sistema delle fonti del d.lgs. 165/01, ha efficacia generalizzata, a prescindere dall’adesione o meno del dipendente alle organizzazioni stipulanti; (iii) l’accordo sindacale siglato dal Comune a dicembre è sussumibile nell’ambito del contratto di solidarietà espressamente consentito dall’art. 33, co. 5, sicché non se ne può affermare la nullità per contrasto con i limiti posti della contrattazione collettiva nazionale in tema di orario di lavoro; (iv) il contratto di solidarietà, intervenuto nel corso della procedura di riduzione dell’eccedenza di personale, può disporre solo delle situazioni future, mentre non può incidere retroattivamente su diritti già sorti in capo ai singoli lavoratori né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di legge, come avvenuto nel caso esaminato.