Corte di cassazione, sentenza 10 ottobre 2017 n. 23697
Il diritto alle ferie non può essere monetizzato, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel ribadire il principio, anche di origine comunitaria, la Corte spiega che la monetizzazione è consentita unicamente per le ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della cessazione del rapporto. Per le altre ferie non godute è peraltro possibile dedurre l’inadempimento del datore di lavoro che ne ha impedito il godimento, chiedendo il risarcimento dei relativi danni. Ma se il dipendente aveva, per la posizione apicale rivestita, il potere di autodeterminazione delle ferie (potere che in giudizio deve essere provato dal datore di lavoro), non può invocare l’inadempimento, salvo che provi la ricorrenza di imprevedibili e indifferibili esigenze aziendali impeditive.
Sezione: rapporto di lavoro privato