Corte di Cassazione, sentenza 10 ottobre 2023, n. 28320

10 Ottobre 2023

La retribuzione feriale deve tenere conto del lavoro straordinario se esso costituisce tratto tipico del rapporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In una vicenda analoga a quella trattata dalle due sentenze gemelle sul salario minimo e dignitoso nn. 27711 e 27769/2023 (delle quali si è dato conto nel numero precedente della Newsletter) e relativa ad alcuni lavoratori svolgenti mansioni di portierato con turni di lavoro giornaliero, svolti per lo più in orario notturno, della durata di oltre 11 ore consecutive, la Corte, oltre a ribadire i principi già affermati nelle due sentenze precedenti, esamina l’ulteriore domanda di commisurazione del compenso feriale giornaliero al numero di ore effettivamente svolte in ogni giornata di lavoro (ore 11 e 10 minuti), con le maggiorazioni di legge per le ore successive all’ottava. Nel confermare l’accoglimento anche di questa domanda, i giudici di legittimità osservano che una clausola del contratto collettivo che – come l’art. 86 CCNL Servizi fiduciari – preveda una nozione restrittiva di retribuzione utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima solo se il lavoro notturno o straordinario rappresentano mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualsiasi momento, e non invece allorché – come nel caso di specie – essi costituiscano un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro.