Corte di cassazione, sentenza 10 settembre 2014 n. 19112
L’illegittimità di un contratto a termine con una pubblica Amministrazione obbliga quest’ultima a risarcire al lavoratore il danno effettivamente causatogli.
Sentenza interessante, in quanto, pur ribadendo che nel settore delle pubbliche amministrazioni la conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine nullo contrasta con la regola costituzionale delle assunzioni mediante pubblico concorso, ribadisce, in linea con quanto già affermato da Cass. 2 dicembre 2013 n. 26951, nel n. 1 della Newsletter), la necessità di un risarcimento del danno effettivamente subito dal lavoratore (principalmente nella misura delle retribuzioni perdute fino al reperimento di una nuova occupazione, secondo la precedente sentenza). La soluzione appare rispettosa della direttiva comunitaria in materia di contratti a termine, alla stregua della quale la differenza di trattamento tra pubblico e privato in caso di abuso di una successione di contratti a tempo determinato è legittima solo se quella alternativa risarcitoria sia effettiva e sostenuta altresì da adeguate misure preventive e repressive di contrasto agli abusi (Cfr. ad es. Corte giustizia UE 3 luglio 2014 in cause riunite nn. C-362/13, 363/13 e 407/13). Diversamente Cass. 21 agosto 2013 n. 19371 sembra ritenere sanzione adeguata l’applicazione della modesta indennità forfettaria prevista dall’art. 32, commi 5-7 della L. n. 183 del 2010, viceversa esplicitamente esclusa dalla sentenza in esame. In proposito sarebbe opportuno l’intervento delle sezioni unite della Corte per sanare il contrasto. – Sezione: Rapporto di lavoro